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Sez. 1, Sentenza n. 46023 del 29/10/2004 Cc. (dep. 26/11/2004) Rv. 230162 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta prefallimentare - Momento consumativo - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230162-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

La data di commissione dei reati di bancarotta prefallimentare coincide con quella di pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento o, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, con quella della dichiarazione dello stato di insolvenza. Ne consegue che, qualora nella sentenza di condanna manchi l'indicazione della data del commesso reato, legittimamente il giudice dell'esecuzione la individua nella data della sentenza di fallimento, ricavandola dagli atti del procedimento, qualora la circostanza sia rilevante ai fini della decisione. (Fattispecie relativa a incidente di esecuzione proposto avverso provvedimento di cumulo riduttivo dell'indulto, del quale il ricorrente lamentava l'illegittimità anche con riferimento alla avvenuta commissione del più risalente reato entro il termine di efficacia del decreto di clemenza approvato con d.P.R. n. 413 del 1978, la cui applicazione avrebbe escluso quella duplice dell'indulto elargito con il d.P.R. n. 744 del 1981)

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)