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Sez. L, Sentenza n. 12508 del 07/07/2004 (Rv. 574283 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Giusta causa, giustificato motivo di licenziamento o giustificatezza del licenziamento dirigenziale, ove in concreto assimilabile - Accertamento dell'inadempimento, della colpa, e dell'idoneità di essi a far venir meno il rapporto di fiducia - Necessità - Censurabilità di cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574283-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Sia la giusta causa che il giustificato motivo di licenziamento, (e la giustificatezza del licenziamento dirigenziale, nel caso in cui questa, sulla base del contratto intercorrente tra le parti, vada ricondotta alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo) richiedono l'accertamento, da parte del giudice di merito, con valutazione insindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata, dell'entità dell'inadempimento e della colpa, nonché della grave incidenza di essi sull'elemento della fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre sul lavoratore, ai fini della prosecuzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)