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Sez. L, Sentenza n. 13188 del 09/09/2003 (Rv. 566688 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Nozione - Onere della prova spettante al datore di lavoro - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566688-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, bensì con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo. L'onere della prova del fatto contestato al lavoratore, che spetta al datore di lavoro, deve riguardare quindi la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare di quello fiduciario. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha, con motivazione congrua e corretta, ritenuto che la condotta del lavoratore, consistente nel mancato espletamento delle nuove mansioni, sanzionata con il licenziamento disciplinare, non potesse essere qualificata, nel contesto dell'episodio oggetto di contestazione, come atto di insubordinazione, tale da far giudicare il lavoratore stesso inidoneo alla prosecuzione del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)