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Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011 (Rv. 619364 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione con decreto "inaudita altera parte" - Ordinanza di revoca - Qualificazione come opposizione agli atti esecutivi - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619364-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

L'ordinanza con la quale, previa qualificazione del procedimento come di opposizione agli atti esecutivi, venga disposta la revoca del decreto emesso "inaudita altera parte" di sospensione dell'esecuzione e contestualmente assegnato il termine per l'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., non può essere impugnata mediante ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., attesa l'assoggettabilità a reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., dell'ordinanza e la sua natura non definitiva neanche in ordine alla qualificazione di opposizione agli atti esecutivi, da ritenersi censurabile in sede di reclamo e comunque modificabile in sede di giudizio a cognizione piena eventualmente introdotto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)