Sez. 3, Ordinanza n. 11243 del 08/05/2010 (Rv. 612923 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione forzata ex art. 624 cod. proc. civ. - Reclamabilità ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
È inammissibile, tanto nel regime dell'art. 624 cod. proc. civ. scaturito dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla l. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione. (Principio affermato con riferimento alla reiezione da parte del giudice del reclamo dell'istanza di sospensione del provvedimento dispositivo della vendita forzata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 18, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)