Sez. T, Ordinanza n. 26553 del 02/10/2025 (Rv. 676766-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Spese promozionali - Deducibilità - Presupposti - Riconducibilità del bene acquistato alle spese di rappresentanza - Sufficienza - Esclusione - Destinazione dell'acquisto a finalità promozionali - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
Ai fini della deducibilità delle spese promozionali da parte di un professionista, non è sufficiente la dimostrazione dell'astratta riconducibilità del bene acquistato, in ragione della sua natura, tra le spese di rappresentanza, essendo al contempo necessario provare, sotto il profilo dell'inerenza, che esso sia stato effettivamente destinato a finalità di promozione dell'attività professionale esercitata e non, invece, personali.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)