Sez. 5 - , Sentenza n. 6092 del 01/03/2019 (Rv. 652789 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Imprese farmaceutiche - Spese di pubblicità o di rappresentanza - Omaggi ai medici - Deducibilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema spese di pubblicità e di rappresentanza sostenute dalle imprese farmaceutiche per prestazioni rese a vantaggio dei medici, sono deducibili esclusivamente i costi relativi alla concessione di premi, vantaggi pacuniari o in natura, purché ricollegabili all'attività espletata dal medico e di valore trascurabile o comunque coerente con la prassi corrente, le spese relative all'organizzazione di convegni e congressi scientifici, qualora siano di breve durata e prevedano la partecipazione di un numero ristretto di medici specialisti, nonché le spese sostenute per campioni gratuiti di medicinali per uso umano ceduti ai medici autorizzati a prescriverli, nei limiti quantitativi previsti dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non trascurabile il valore di omaggi di importo superiore ad euro 25, 82, considerato complessivamente in ragione del singolo medico beneficiario e del periodo di imposta di riferimento).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 170, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 171, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 172, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 541 art. 13, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 541 art. 11, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 541 art. 7, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 31/03/1992 num. 28, Direttive del Consiglio CEE 06/11/2001 num. 83 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)