Sez. 3, Sentenza n. 4895 del 11/11/1977 (Rv. 388495 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTO) - AUMENTO EXTRALEGALE GIUSTIFICATO DALLA RINUNCIA A PROPORRE O PROSEGUIRE AZIONE GIUDIZIALE PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - VALIDITA - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITA COMMERCIALE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTO) - AUMENTO EXTRALEGALE GIUSTIFICATO DALLA RINUNCIA A PROPORRE O PROSEGUIRE AZIONE GIUDIZIALE PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - VALIDITA - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITA COMMERCIALE.*
In tema di locazioni di immobili destinati ad attivita commerciale, l'art 7 della legge 26 novembre 1969 n 833, il quale fa divieto di aumentare il canone, non e operante con riguardo alle maggiorazioni convenzionali del canone medesimo, che trovino giustificazione in particolari vantaggi assicurati al conduttore, compreso quello della rinuncia del locatore a proporre o proseguire Azione giudiziale per la risoluzione del rapporto. (nella specie, la causa di sfratto promossa dal locatore, nella quale il conduttore aveva eccepito il diritto alla proroga biennale, in virtu della legge 27 gennaio 1963 n 19 sulla tutela dello avviamento commerciale, era stata transatta con la concessione di una proroga convenzionale di tre anni. La SC, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito che un aumento del canone, pattuito in occasione di detta proroga, configurasse violazione del citato art 7 della legge n 833 del 1969). (V 2193/72, mass n 359464; (2804'68, mass n 335452).*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)