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Sez. 5, Sentenza n. 46963 del 05/11/2003 Ud. (dep. 09/12/2003) Rv. 227773 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni ambientali - Decreto autorizzativo - Mancata indicazione delle modalità attuative - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227773-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 14 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 266, comma secondo, cod. proc. pen., e 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui non prevedono che il decreto autorizzativo delle intercettazioni ambientali debba specificare le modalità di esecuzione. Ciò in quanto il richiamato precetto costituzionale, al pari di quello contenuto nell'art. 15 Cost., deve essere coordinato con l'interesse pubblico all'accertamento di gravi reati, tutelato dall'art. 112 Cost. D'altronde, poiché l'intercettazione ambientale costituisce un atto "a sorpresa", non è ipotizzabile che il pubblico ministero possa, nel decreto autorizzativo, prevedere e specificare le modalità di azione, non potendo conoscere le situazioni di fatto che si presenteranno al momento dell'operazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Costituzione art. 14, Costituzione art. 15, Costituzione art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)