Sez. L, Sentenza n. 5574 del 16/10/1980 (Rv. 409432 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO SIMULATO E VOLTO AL FRAZIONAMENTO DELLA INDENNITA DI ANZIANITA - IMPUGNAZIONE - TERMINE DI DECADENZA PREVISTO DALL'ART 6 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - INAPPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO SIMULATO E VOLTO AL FRAZIONAMENTO DELLA INDENNITA DI ANZIANITA - IMPUGNAZIONE - TERMINE DI DECADENZA PREVISTO DALL'ART 6 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - INAPPLICABILITA.*
Un licenziamento simulato e fraudolentemente diretto a frazionare l'indennita di anzianita non deve essere impugnato nel termine di decadenza di cui all'art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604. Tale impugnativa ed il relativo termine di decadenza presuppongono, infatti, che al rapporto si sia realmente e definitivamente inteso porre termine, mentre qualora il rapporto di lavoro continua, l'inerzia del lavoratore fra licenziamento e riassunzione non ha l'effetto di precludere l'accertamento dell'intento elusivo del principio dell'infrazionabilita dell'anzianita. (V 2120/79, mass n 398483).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)