Sez. L, Sentenza n. 2120 del 11/04/1979 (Rv. 398483 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITA DI ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE - INERZIA DEL LAVORATORE TRA UN'ASSUNZIONE E L'ALTRA - PRECLUSIONE AUTOMATICA DELL'ACCERTAMENTO DELLA EVENTUALE VIOLAZIONE DELL'ART 2 DELLA LEGGE N 230 DEL 1962 DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITA DI ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE - INERZIA DEL LAVORATORE TRA UN'ASSUNZIONE E L'ALTRA - PRECLUSIONE AUTOMATICA DELL'ACCERTAMENTO DELLA EVENTUALE VIOLAZIONE DELL'ART 2 DELLA LEGGE N 230 DEL 1962 DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITA.*
Nell'ipotesi di piu assunzioni successive a termine, l'inerzia del lavoratore tra un'assunzione e l'altra non puo avere l'effetto di precludere l'accertamento dell'intento elusivo della norma dell'art 2, comma secondo, della legge 18 aprile 1962, n 230, da parte del datore di lavoro, ne sotto il profilo di una pretesa decadenza, per la mancata impugnazione, nel termine previsto dall'art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604, del recesso del datore di lavoro, implicito nella scadenza dei termini dei singoli contratti, ne sotto il profilo di una implicita adesione del lavoratore alla predetta scadenza, poiche il comportamento omissivo del lavoratore e di per se irrilevante ai fini della repressione della frode posta in essere dal datore di lavoro per eludere la norma imperativa, la quale e valutabile solo ex post, nell'ambito dell'indagine sulla reale esistenza della frode medesima.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)