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Sez. 2, Sentenza n. 12342 del 22/08/2002 (Rv. 557004 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE | Spettanza al possessore - Distinzione tra possesso di buona o mala fede - Rilevanza - Limiti - Addizioni - Diritto del proprietario di obbligare il terzo a levarle - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2002-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557004-01

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE

Il diritto ad una indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione, il quale si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica, in conseguenza di tali miglioramenti, nel patrimonio del proprietario, spetta al possessore in ogni caso, ex art. 1150 cod. civ., avendo la distinzione tra possessore di buona o mala fede rilevanza unicamente ai fini del calcolo della indennità medesima. Ove detti miglioramenti siano costituiti da addizioni, il proprietario, in virtù del disposto dell'art. 936 (quarto comma), espressamente richiamato, può obbligare il terzo ad asportarli, salvo che costui le abbia fatte in buona fede o che il proprietario stesso ne fosse a conoscenza e non vi si fosse opposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 936 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)