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Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 27/02/2004 (Rv. 570650 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE | Indennità per i miglioramenti - Condizioni - Natura - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570650-01

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE

In tema di indennità prevista dall'art. 1150 cod.civ. a favore del possessore, anche se di mala fede, il diritto, astraendo dall'esistenza di un rapporto contrattuale esistente fra le parti, si correla all'incremento di valore attuale ed effettivo del patrimonio del proprietario determinato dai miglioramenti del bene al momento della sua restituzione. Ne consegue che costituisce domanda nuova e, come tale, è inammissibile in appello, la domanda in questo grado proposta, ai sensi dell'art. 1150 cod.civ., dagli attori che in prime cure avevano chiesto, in relazione al dedotto inadempimento contrattuale, il risarcimento dei danni consistiti nelle spese sostenute per l'esecuzione delle opere che il venditore si era obbligato ad effettuare per il completamento del rustico oggetto della vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 936, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)