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Sez. 3, Sentenza n. 368 del 17/01/1987 (Rv. 450116 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITÀ - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - DISCIPLINA EX ART. 24 LEGGE N. 11 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE - TERRENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI CONCESSI PER UTILIZZAZIONE SILVO-PASTORALE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450116-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITÀ - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - DISCIPLINA EX ART. 24 LEGGE N. 11 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE - TERRENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI CONCESSI PER UTILIZZAZIONE SILVO-PASTORALE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La disciplina dell'art. 24 della legge n. 11 del 1971 in ordine alla trasformazione in contratti di affitto ed alla perequazione dei canoni, trova applicazione per i terreni che fanno parte del patrimonio disponibile degli enti pubblici territoriali ove siano concessi per utilizzazione silvo-pastorale, sempre che a norma del primo comma dell'art. 24 della legge n. 11 del 1971, si tratti di contratti per l'utilizzazione delle erbe e di contratti di pascolo anche di durata inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo, e non di quei contratti che il terzo comma dello stesso articolo esclude da tale trasformazione prevedendo l'affitto e la vendita di erbe di durata inferiore ad un anno, e così l'utilizzazione stagionale a pascolo dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo o comunque destinati precariamente al pascolo. (V 1596/84, mass n 433672).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)