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Sez. 3, Sentenza n. 3095 del 06/12/1963 (Rv. 264766 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IN ORDINE AL RISCHIO - FALSE O RETICENTI - CONOSCENZA DIRETTA DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO DA PARTE DELL'ASSICURATORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROVA - CONOSCENZA DA PARTE DEI PRODUTTORI D'AFFARI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1963-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264766-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IN ORDINE AL RISCHIO - FALSE O RETICENTI - CONOSCENZA DIRETTA DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO DA PARTE DELL'ASSICURATORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROVA - CONOSCENZA DA PARTE DEI PRODUTTORI D'AFFARI - IRRILEVANZA.*

L'assicurato, il quale assuma che l'assicuratore conosceva, prima della conclusione del contratto di Assicurazione, le circostanze di fatto che, secondo l'assunto dell'assicuratore stesso, concreterebbero l'ipotesi della dichiarazione inesatta o della reticenza, dedotta come causa di annullamento del contratto a norma dell'art 1892 cod civ, bene puo dimostrare con ogni mezzo di prova, compresa quella per testi le predette circostanze di fatto. Tuttavia, la conoscenza, da parte dell'impresa assicuratrice, non puo essere confusa con quella dei produttori di affari, che non hanno poteri di rappresentanza dell'ente, essendo lo stato soggettivo di costoro al predetto fine irrilevante, come puo desumersi argomentando dal disposto dell'art 1391 cod civ, che attribuisce Rilevanza nei confronti del dominus del negozio allo stato soggettivo del rappresentante, ma non anche di chi abbia svolto una qualunque attivita nel suo interesse. (V 3404/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1391, Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)