Sez. 3, Sentenza n. 8352 del 13/11/1987 (Rv. 455922 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - CONOSCENZA DIRETTA O SEGUITA A MEZZO DI RAPPRESENTANTE ALLE CIRCOSTANZE DI FATTO DA PARTE DELLO ASSICURATORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROVA DELL'ASSICURATO - LIMITI - INSUSSISTENZA.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - CONOSCENZA DIRETTA O SEGUITA A MEZZO DI RAPPRESENTANTE ALLE CIRCOSTANZE DI FATTO DA PARTE DELLO ASSICURATORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROVA DELL'ASSICURATO - LIMITI - INSUSSISTENZA.*
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato non costituiscono causa di annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1892 cod. civ., se risulti che l'assicuratore era ugualmente a conoscenza della reale situazione di fatto. Tale conoscenza, acquisita direttamente o a mezzo di rappresentante, al fine di valutare il rischio nella sua effettività da parte dello assicuratore, ha per oggetto una circostanza di fatto e non un patto del contratto di Assicurazione e, pertanto, non è soggetta ai limiti di prova di cui agli artt. 2721 ss. Cod. civ. e può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, compresa quella per testi. (V 16/84, mass n 432264; (V 3095/63, mass n 264766).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)