Sez. 1 - , Ordinanza n. 19009 del 31/07/2017 (Rv. 645512 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA | Società di capitali - Decisione dell’amministratore - Verbale notarile - Carenza - Inammissibilità della domanda - Delibera di adesione dell’assemblea dei soci - Forme ex art. 152 l.fall. - Efficacia - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA
Nel concordato preventivo di una società di capitali la decisione di presentare la domanda di ammissione, salvo diversa previsione dello statuto, spetta all’organo amministrativo che delibera con verbale notarile da iscriversi nel registro delle imprese; sicché la domanda di concordato è inammissibile quando la relativa delibera sia stata assunta dagli amministratori in modo irrituale senza la verbalizzazione di un notaio, salvo che, prima della decisione del tribunale, l’assemblea dei soci aderisca alla domanda adottando una delibera con le forme prescritte dall’art. 152, comma 3, l.fall., trattandosi del medesimo organo da cui promanano i poteri degli amministratori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2436, Cod. Civ. art. 2479, Legge Falliment. art. 152, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)