Sez. 1, Sentenza n. 12273 del 14/06/2016 (Rv. 640012 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Liquidatori - Deliberazione della proposta concordataria - Specifica attribuzione del potere da parte dell'assemblea - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI
Lo statuto legale dei liquidatori delle società di capitali (e delle società cooperative) non è identico a quello degli amministratori, atteso che i poteri di questi ultimi si presumono in base alla legge mentre quelli dei secondi devono risultare dalla deliberazione dell'assemblea che li ha nominati. Ne consegue che il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo ai sensi dell'art. 152, comma 2, lett. b), l.fall., non può ritenersi compreso nell'atto di nomina degli stessi, né può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all'art. 2489, comma 1, c.c., ma deve essere loro specificamente attribuito dall'assemblea ex art. 2487, comma 1, lett. c), c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2487 com. 1 lett. C, Cod. Civ. art. 2487 bis, Cod. Civ. art. 2489 com. 1, Legge Falliment. art. 152 com. 2 lett. B, Legge Falliment. art. 161 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)