Sez. 1, Sentenza n. 20748 del 23/11/2012 (Rv. 624368 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Procedura fallimentare anteriore alla riforma del 2006 - Ripartizione dell'attivo eseguita nel corso della procedura - Intangibilità - Limite.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
Nella vigenza del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 anteriormente alla riforma ad esso apportata dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, l'efficacia solo endofallimentare del decreto di esecutività dello stato passivo deve essere coordinata con il principio di intangibilità dei riparti dell'attivo, eseguiti nel corso della procedura, il quale soffre la sola eccezione contemplata espressamente dall'art. 114 dello stesso decreto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 112, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)