Sez. 1 - , Ordinanza n. 4729 del 28/02/2018 (Rv. 647632 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO | Efficacia endofallimentare del decreto di esecutività dello stato passivo - Coordinamento con il principio di intangibilità del riparto dell'attivo - Necessità - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO
Nella vigenza del r.d. n. 267 del 1942 anteriormente alla riforma recata dal d.lgs. n. 5 del 2006, l'efficacia solo endofallimentare del decreto di esecutività dello stato passivo deve essere coordinata con il principio di intangibilità dei riparti dell'attivo, eseguiti nel corso della procedura. tale principio soffre la sola eccezione contemplata espressamente dall'art. 114 l.fall., sicché se il comportamento del fallito in sede di predisposizione dello stato passivo non può pregiudicare le sue azioni una volta tornato "in bonis", tuttavia le ripartizioni che in base ad esso sono state eseguite nella procedura fallimentare non possono essere rimesse in discussione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 112, Legge Falliment. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)