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Sez. U, Sentenza n. 5256 del 10/10/1979 (Rv. 401848 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - PAGAMENTO DI UN DEBITO PECUNIARIO - ESECUZIONE IN ITALIA, LUOGO DI DOMICILIO DEL CREDITORE - DOMANDA VOLTA AL CONSEGUIMENTO DEL PAGAMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Stato
decisa il 1979-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401848-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - PAGAMENTO DI UN DEBITO PECUNIARIO - ESECUZIONE IN ITALIA, LUOGO DI DOMICILIO DEL CREDITORE - DOMANDA VOLTA AL CONSEGUIMENTO DEL PAGAMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*

Ai sensi dell'art 5 n 1 della convenzione sulla Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, stipulata a Bruxelles il 27 settembre 1968 e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n 804, la circostanza che il pagamento di una somma di denaro debba eseguirsi in Italia, secondo il criterio del domicilio del creditore (art 1182 terzo comma cod civ), costituisce momento di collegamento sufficiente alla affermazione della giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta per conseguire detto pagamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)