diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 946 del 17/02/1981 (Rv. 411467 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE EX ART 5 N 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE E DI UTILIZZAZIONE DI MARCHIO - CONCLUSIONE VERBALE TRA UNA SOCIETA ED UN CITTADINO ITALIANO DA UN LATO ED UNA SOCIETA ED UN CITTADINO FRANCESE - STIPULAZIONE DELL'OBBLIGO RECIPROCO ALLA RIPRODUZIONE PER ISCRITTO DEL CONTRATTO IN FRANCIA - DOMANDA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAI PRIMI PER INADEMPIMENTO DEL PREDETTO OBBLIGO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - ESEGUIBILITA IN ITALIA D'ALTRE OBBLIGAZIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411467-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE EX ART 5 N 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE E DI UTILIZZAZIONE DI MARCHIO - CONCLUSIONE VERBALE TRA UNA SOCIETA ED UN CITTADINO ITALIANO DA UN LATO ED UNA SOCIETA ED UN CITTADINO FRANCESE - STIPULAZIONE DELL'OBBLIGO RECIPROCO ALLA RIPRODUZIONE PER ISCRITTO DEL CONTRATTO IN FRANCIA - DOMANDA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAI PRIMI PER INADEMPIMENTO DEL PREDETTO OBBLIGO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - ESEGUIBILITA IN ITALIA D'ALTRE OBBLIGAZIONI - IRRILEVANZA.*

L'art 5 n 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n 804), il quale fissa come concorrente criterio di collegamento, sufficiente per l'affermazione della giurisdizione del giudice adito in materia contrattuale fra soggetti domiciliati negli stati aderenti, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, deve essere inteso - anche alla stregua dei principi affermati dalla Corte di giustizia delle comunita europee con le sentenze 6 ottobre 1976 nn 12 e 14 - nel senso che l'obbligazione da prendere in considerazione e quella corrispondente al diritto azionato e che il luogo di esecuzione va individuato secondo il diritto sostanziale applicabile in base al diritto internazionale privato del giudice investito della causa. Pertanto, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda con cui una societa ed un cittadino italiani, nell'assumere di avere verbalmente concluso in Italia un contratto di concessione di licenza di fabbricazione e di utilizzazione di marchio con una societa ed un cittadino francesi, con l'Obbligo reciproco di provvedere successivamente in Francia alla sua riproduzione in Forma scritta, ne invochino la risoluzione per l'inadempimento di tale Obbligo da parte dei convenuti, restando irrilevante, ai fini della giurisdizione, l'eseguibilita in Italia di altre obbligazioni nascenti dal contratto. (V 3798/80, mass n 407642; (V 5256/79, mass n 401848; (V 2017/79, mass n 398417; (V 3397/75, mass n 377540).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)