Sez. 1, Sentenza n. 16082 del 18/08/2004 (Rv. 575814 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria di area edificabile - Determinazione del prezzo, salvo conguaglio, nella misura del triplo dell'indennità provvisoria di espropriazione correlata al valore agricolo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge n. 385 del 1980 - Diritto del cedente alla differenza tra indennizzo espropriativo per area edificabile e somma già ricevuta - Sussistenza - Diritto del cedente a trattenere, sulla somma già ricevuta, la parte di essa riferibile alla qualità di coltivatore diretto - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
Nel caso di cessione volontaria di un'area edificabile direttamente coltivata dal proprietario, con determinazione del prezzo, salvo conguaglio, ai sensi degli artt. 12 e 17, ultimo comma, della legge n. 865 del 1971 ed 1 della legge n. 385 del 1980, e cioè nella misura del triplo dell'indennità provvisoria di espropriazione correlata al valore agricolo, la sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, dichiarativa dell'illegittimità del predetto art. 1, comporta il diritto del cedente di ottenere la differenza fra l'indennizzo espropriativo contemplato dall'art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 (conv., con modif., nella legge n. 359 del 1992) e la somma in precedenza complessivamente ricevuta, senza possibilità di scorporare e trattenere la parte di essa riferibile alla qualità di coltivatore diretto.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)