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Sez. 1, Sentenza n. 24580 del 20/11/2006 (Rv. 592703 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Suolo edificatorio - Proprietario coltivatore diretto - Diritto a indennità aggiuntiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592703-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Con riferimento ai casi diversi dalla cessione volontaria, per la quale soltanto l'art. 17, primo comma, della legge n. 865 del 1971 prevede la triplicazione dell'indennizzo agricolo a favore del proprietario coltivatore diretto, va esclusa ogni cumulabilità del diritto al risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa di un'area edificabile, con il diritto all'indennizzo per la coltivazione del fondo, poiché la disciplina dettata dall'art. 5 bis comma 7 bis della legge n. 359 del 1992 prende in considerazione il valore evidenziato dalle possibilità di sfruttamento del terreno a scopi edificatori, che assorbe la perdita economica connessa all'impossibilità di protrarre l'utilizzazione agricola in atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 com. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)