Sez. L, Sentenza n. 4314 del 08/05/1996 (Rv. 497489 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Quota aggiuntiva prevista dall'art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988 - Natura giuridica - Decorrenza - Rivalutazione della retribuzione pensionabile ex art. 3, comma secondo bis, del D.L. n. 86 del 1988 - Riferimento alla decorrenza della pensione come originariamente liquidata - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In tema di determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota aggiuntiva, prevista dall'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67, autenticamente interpretato dall'art.3, comma secondo bis, prima parte, del D.L. 21 marzo 1988 n. 86 (convertito in legge 20 maggio 1988 n. 160) - che non è una pensione a sè stante, ma costituisce parte integrante della pensione originaria che si aggiunge ad essa e che deve essere corrisposta a decorrere dal primo gennaio 1988 - deve tener conto del fatto che la rivalutazione della retribuzione pensionabile, prevista dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 86 del 1988 prima citato deve essere riferita alla data di decorrenza della pensione così come originariamente liquidata.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)