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Sez. L, Sentenza n. 9687 del 06/11/1996 (Rv. 500363 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - MASSIMALI DI RETRIBUZIONE | Retribuzione eccedente il massimale annuo - Computabilità ex art. 21 sesto comma legge n. 67 del 1988 - Modalità - Abrogazione del massimale - Esclusione - Pensioni anteriormente liquidate - Rivalutazione della retribuzione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500363-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - MASSIMALI DI RETRIBUZIONE

In relazione alla rilevanza ai fini pensionistici - nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti - anche della retribuzione eccedente il massimale annuo di legge, prevista con decorrenza dal 1 gennaio 1988 dall'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67, la nuova disciplina - integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160 - non comporta l'abrogazione del massimale, ma la computabilità secondo aliquote decrescenti della retribuzione eccedente il massimale, per la liquidazione di una quota integrativa di pensione. La stessa disciplina deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988 (così come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990), ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 com. 2 n. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)