Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 02/02/2006 (Rv. 586570 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE | Danni da circolazione dei veicoli - Sinistro stradale risalente alla responsabilità di più conducenti - Responsabilità solidale - Domanda giudiziale - Interruzione della prescrizione - Efficacia nei confronti degli altri responsabili - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, nel caso di sinistro stradale risalente alla responsabilità di più conducenti, la solidarietà tra costoro, i proprietari dei mezzi ed i rispettivi assicuratori nasce direttamente dalla regola generale di cui al primo comma dell'art.2055 cod. civ., secondo cui "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno". Di conseguenza, l'interruzione della prescrizione operata nei confronti di uno dei responsabili solidali ha efficacia anche nei confronti degli altri. (Nella fattispecie, relativa ad uno scontro di due autoveicoli, i ricorrenti, l'uno erede del conducente di uno dei mezzi, l'altro proprietario dello stesso, avevano lamentato che, non essendosi agito nei loro confronti con l'azione di responsabilità per danni ai sensi dell'art.2054 cod.civ., l'interruzione della prescrizione, operata dal conducente dell'altro autoveicolo nei confronti della loro società di assicurazioni con la domanda giudiziale, non poteva essere considerata produttiva di effetti anche per essi istanti; e la S.C. ha enunciato il succitato principio di diritto dopo avere peraltro ritenuto che era rimasta confermata nel giudizio di merito la relativa veste di responsabili solidali, di modo che, conclusivamente, del suddetto effetto interruttivo il conducente dell'altro autoveicolo poteva giovarsi anche nei confronti di essi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)