Sez. 3, Sentenza n. 18644 del 05/12/2003 (Rv. 568686 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti del responsabile dell'incidente - Efficacia nei confronti dell'assicuratore - Configurabilità - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 990 del 1969 l'assicuratore (nei limiti del massimale di polizza ex art. 18) e l'impresa designata (nei limiti dei massimali di legge ex art. 21, primo comma) sono obbligati al risarcimento del danno in solido con il responsabile civile; ne consegue che la domanda rivolta solamente nei confronti di quest'ultimo produce, ai sensi dell'art. 1310 cd. civ., l'interruzione della prescrizione verso i coobbligati, con gli effetti previsti dall'art. 2943, secondo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)