Sez. 3, Sentenza n. 339 del 17/01/1979 (Rv. 396430 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO - NOZIONE - INTIMAZIONE DI DISDETTA PER FINITA LOCAZIONE PER UNA DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI UNA LEGGE DI PROROGA - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE ANCHE IN EPOCA SUCCESSIVA - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO - NOZIONE - INTIMAZIONE DI DISDETTA PER FINITA LOCAZIONE PER UNA DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI UNA LEGGE DI PROROGA - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE ANCHE IN EPOCA SUCCESSIVA - IRRILEVANZA.*
Nell'espressione "contratti di locazione in corso", adoperata dal legislatore nella legge n 833 del 1969 e in altre leggi successive per la proroga del regime vincolistico delle locazioni, non sono comprese tutte quelle situazioni nelle quali, pur essendo cessato il rapporto dal punto di vista giuridico, permanga l'occupazione di fatto dell'immobile. Pertanto, intimata disdetta per finita locazione ad una data anteriore ad una legge di proroga, il protrarsi dell'occupazione dell'immobile da parte del conduttore fino alla pronuncia della sentenza che ordina il rilascio, deve ritenersi "una occupazione di fatto", in considerazione dell'effetto retroattivo della pronuncia alla data della domanda, con la conseguenza che il rapporto non e suscettibile di proroga legale in base alle leggi (nella specie legge n 495 del 4 agosto 1973) medio tempore sopravvenute. (V 4815/77; (V 4326/77; (V 1426/77).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)