Sez. 3, Sentenza n. 962 del 11/02/1980 (Rv. 404399 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO EX ART 1 DELLA LEGGE N 351 DEL 1974 - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DIRITTO ALLA PROROGA DEL CONIUGE SEPARATO DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO EX ART 1 DELLA LEGGE N 351 DEL 1974 - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DIRITTO ALLA PROROGA DEL CONIUGE SEPARATO DEL CONDUTTORE.*
Per contratti di locazione 'in corsò ai sensi dell'art 1 della legge 12 agosto 1974 n 351, ed ai fini della relativa proroga legale, devono intendersi solo quelli non cessati de iure, talche, intimata dal locatore disdetta per finita locazione in data anteriore alla legge suddetta, il coniuge del conduttore non puo invocare quale jus superveniens, per opporsi alla convalida, la disposizione dell'art 2 bis della citata legge che prevede - nel concorso di determinate condizioni - il diritto alla proroga legale a favore del coniuge separato del conduttore, avendo quest'ultimo continuato solo de facto ad occupare l'immobile locato in pendenza del giudizio. (Conf 6151/79, mass n 402861; (Conf 418/79, mass n 396534; (Conf 339/79, mass n 396430; (Conf 6163/78, mass n 395961; (Conf 3213/78, mass n 392661).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1974 num. 351 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)