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Sez. U, Sentenza n. 26826 del 21/12/2009 (Rv. 610546 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Disposizioni sulla individuazione dei componenti supplenti del collegio - Inosservanza - Nullità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610546-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

L'inosservanza delle disposizioni di carattere amministrativo, relative all'individuazione dei componenti supplenti della sezione disciplinare non determina nullità del giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati, ove non comporti anche la violazione dei criteri di composizione dettati dagli artt. 4 e 6 della legge n. 195 del 1958 (norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura). (Fattispecie di individuazione del componente supplente eseguita in violazione del decreto 2 agosto 2006 del Presidente della sezione disciplinare assunto in ottemperanza all'art. 3-bis, comma 3, del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, in particolare non venendo osservato il criterio della distribuzione di magistrati con funzioni diverse nella sezione disciplinare)

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 20, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)