Sez. L, Sentenza n. 6731 del 21/03/2014 (Rv. 630085 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Diritto a prestazioni assistenziali - Controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 - Legittimazione passiva dell'INPS - Configurabilità - Azione di mero accertamento del requisito sanitario - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Nelle cause proposte dopo il 3 settembre 1998 - data di entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - ed aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali (nella specie, il riconoscimento dell'indennità speciale quale cieco parziale), il titolare del lato passivo del diritto controverso è l'I.N.P.S., che deve essere convenuto in giudizio e nei cui confronti lo stato di invalidità va accertato "incidenter tantum", restando esclusa l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)