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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011 (Rv. 616029 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | CERTALEX - Presupposti e contenuto - Domanda di mero accertamento di elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616029-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)