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Sez. 5 - , Sentenza n. 29635 del 14/11/2019 (Rv. 655743 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Art. 24 della Convenzione di Bonn sulle doppie imposizioni - Perdurante vigenza ed efficacia - Direttiva 90/435/CE - Irrilevanza - Fondamento - Rapporto tra norma bilaterale e norma comunitaria - Sopravvivenza della norma bilaterale.
Stato
decisa il 2019-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655743-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di doppia imposizione internazionale, la Convenzione di Bonn tra Italia e Germania (ratificata con l. n. 459 del 1992) e, segnatamente, l'art. 24 – il quale, ricorrendone le condizioni, esclude i dividendi dalla base imponibile del reddito della società-madre italiana - è tuttora vigente ed efficace, senza che rilevi la sopravvenuta direttiva CE n. 435 del 1990 (cd. direttiva madre-figlia) la quale, all'art. 7, risolve il concorso tra norma bilaterale e norma comunitaria in favore della prima.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1992 num. 459, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)