diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 23984 del 24/11/2016 (Rv. 641991 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Prevalenza della norma pattizia su quella interna - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641991-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In materia d'imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Stati prevalgono, attesane la specialità e la "ratio" di evitare fenomeni di doppia imposizione, su quelle interne, e, pertanto, sul doppio criterio di prelievo dell'utile mondiale per i soggetti residenti e della territorialità della fonte di reddito per i soggetti non residenti, e sull'art. 165 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)