Sez. 1, Sentenza n. 6033 del 23/06/1994 (Rv. 487170 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Accertamento induttivo | Di operazioni imponibili non denunciate - Presunzioni di secondo grado o a catena - Divieto - Fattispecie.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Accertamento induttivo
Nella disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, l'accertamento in via indiziaria di operazioni imponibili non denunciate, all'infuori dei casi in cui è direttamente la legge ad autorizzarlo individuando determinate situazioni come fonte di presunzioni (artt. 53-55), non si sottrae ai canoni generali che presiedono alla prova presuntiva, ai sensi degli artt. 2727 e segg. cod. civ., e, quindi, è soggetto al divieto delle presunzioni cosiddette di secondo grado od a catena. (Nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la S.C. ha condiviso la pronuncia della Commissione tributaria centrale in ordine all'inidoneità a giustificare detto accertamento, a carico di un'impresa di autotrasporto, del solo dato inerente ai più consistenti consumi di carburante, essendo da esso possibile desumere maggiori percorrenze, non anche, in assenza di altri elementi, maggiori affari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)