Sez. 5, Sentenza n. 9203 del 09/04/2008 (Rv. 602919 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Prova documentale - Necessità - Esclusione - Indizi aventi caratteri di gravità, precisione e concordanza - Valore di presunzione - Sussistenza - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO
In tema di accertamento dell'IVA, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale, l'accertamento induttivo dell'imposta può essere fondato non solo su prove documentali, ma anche su indizi aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza per ricavarne - con apprezzamento insindacabile, se correttamente motivato, in sede di legittimità - una valida presunzione ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 2727 cod. civ.. La presunzione in parola ha il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e produce, quindi, l'effetto di spostare sul contribuente l'onere della prova contraria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)