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Sez. 3, Sentenza n. 3774 del 30/12/1971 (Rv. 355605 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - FINALITA - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DELLA CONTROPARTE - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355605-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - FINALITA - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DELLA CONTROPARTE - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE - PRECLUSIONE.*

Il divieto di mutare la domanda e di ampliare l'oggetto della lite nel giudizio di primo grado deriva da ragioni attinenti esclusivamente all'interesse privato, Ond'e che la proposizione di una domanda nuova non da luogo a nullita rilevabile d'ufficio, ne la relativa preclusione puo essere eccepita dopo che la controparte abbia su di essa accettato il contraddittorio. (Conf 2688'70, mass n 349131).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)