Sez. 3, Sentenza n. 3774 del 30/12/1971 (Rv. 355605 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - FINALITA - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DELLA CONTROPARTE - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE - PRECLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - FINALITA - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DELLA CONTROPARTE - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE - PRECLUSIONE.*
Il divieto di mutare la domanda e di ampliare l'oggetto della lite nel giudizio di primo grado deriva da ragioni attinenti esclusivamente all'interesse privato, Ond'e che la proposizione di una domanda nuova non da luogo a nullita rilevabile d'ufficio, ne la relativa preclusione puo essere eccepita dopo che la controparte abbia su di essa accettato il contraddittorio. (Conf 2688'70, mass n 349131).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)