Sez. 1, Sentenza n. 2688 del 15/12/1970 (Rv. 349131 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - FINALITA - INOSSERVANZA - NULLITA RILEVABILE D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE - PRECLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - FINALITA - INOSSERVANZA - NULLITA RILEVABILE D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE - PRECLUSIONE.*
Il divieto di proporre domande nuove in primo grado, deriva dalla necessita di tutelare un interesse privato e la sua violazione non da luogo a nullita rilevabile di ufficio, cosicche una volta accettato il contraddittorio, la parte non puo piu dolersi della violazione di tale principio. (Conf 490'68 mass n 331537).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)