Sez. 1, Sentenza n. 51 del 05/01/2000 (Rv. 532711 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Somme erogate al dipendente a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto - Disciplina ex art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 - AssoggettabilitĂ ad IRPEF.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE
Ai sensi della disciplina di cui all'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto, siccome percepite "in dipendenza" del rapporto di lavoro, sono soggette ad IRPEF.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)