Sez. 5, Sentenza n. 2817 del 26/02/2002 (Rv. 552569 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Indennità di prepensionamento - Natura - Erogazione liberale eccezionale - Configurabilità - Esclusione - Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro - Integrazione del trattamento di fine rapporto - Reddito imponibile - Tassazione separata.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE
La somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore in occasione della cessazione anticipata del rapporto, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, costituisce una vera e propria controprestazione effettuata per ottenere il consenso del dipendente alla risoluzione anticipata, e quindi integra il trattamento di fine rapporto. Come tale, non rientra fra le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti previste dal comma secondo, lettera f), del T.U. approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, bensì fra le varie indennità erogabili a causa e in dipendenza del rapporto di lavoro, ed è pertanto imponibile a norma degli artt. 16, comma primo, lettera a), e 48, comma primo, del citato testo unico.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)