Sez. 6, Sentenza n. 10225 del 16/04/1999 Ud. (dep. 27/08/1999) Rv. 216025 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Sostituto procuratore - Impugnazione - Delega scritta - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
In tema di impugnazione del pubblico ministero, data l'impersonalità di tale ufficio, legittimati a proporre impugnazione sono sia il titolare dell'ufficio sia i suoi sostituti, in quanto delegati, anche informalmente, dal capo, non rilevando, quindi, la mancanza agli atti di una delega scritta. Nè valgono regole particolari per il caso in cui il pubblico ministero sia stato sollecitato ad impugnare dalla parte civile ex art. 572 cod. proc. pen., perché tale norma, che non ha affatto natura eccezionale, con il riferimento al "pubblico ministero", rinvia implicitamente alla disciplina generale dell'art. 570 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 572, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 572
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)