Sez. 2, Sentenza n. 10561 del 02/08/1994 Ud. (dep. 10/10/1994) Rv. 200271 - 01
Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Pubblico ministero - In genere | Sostituto di udienza - Sostituto impugnante - Diversità - Irrilevanza - Delega formale - Presunzione - Sufficienza.
Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Pubblico ministero - In genere
L'impugnazione, proposta da un sostituto procuratore della Repubblica diverso da quello che ha preso le conclusioni di udienza, è ammissibile, poiché l'art. 570 cod. proc. pen. non sancisce la personalizzazione del Pubblico Ministero. In virtù del principio di impersonalità dell'ufficio, i titolari del medesimo, in mancanza di una specifica disposizione contraria, possono delegare a qualunque loro sostituto le attività che essi sono legittimati a compiere, ivi compresa quella di proporre impugnazione. Inoltre la delega, come atto formale, è espressamente regolata in determinati casi, come nell'art. 72 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 modif. dall'art. 22 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. Ne deriva che, in ogni altra ipotesi, essa è atto interno dell'ufficio e la sua esistenza deve essere presunta. In ogni caso l'imputato non ha interesse a dolersi della sua mancanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST., Norme Attuaz. Coord. Transit. Ord. Giud. Proc. Pen. Min. art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)