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Sez. 3, Sentenza n. 11971 del 17/05/2010 (Rv. 613048 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Oneri relativi alla utilizzabilità del bene - Riparto tra locatore e conduttore - Criteri - Previsione contrattuale che pone tali oneri a carico del conduttore - Liceità.
Stato
decisa il 2010-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613048-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE

In materia di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'obbligo, normalmente gravante a carico del locatore, di mantenere il bene in condizioni tali da poter servire all'uso convenuto non è previsto da norme imperative; ne consegue che le parti possono contrattualmente stabilire che siano a carico del conduttore tutti gli oneri relativi all'utilizzabilità del bene, esonerando il locatore da ogni responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)