Sez. 3, Sentenza n. 20067 del 19/07/2008 (Rv. 604395 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Destinazione d'uso dell'immobile oggetto di locazione - Necessità del preventivo rilascio di provvedimenti permissivi da parte della P.A. - Relativo obbligo di garanzia a carico del locatore - Sussistenza - Sopravvenuta inefficacia di detti provvedimenti con derivante impossibilità di godimento da parte del conduttore - Effetti - Inadempimento del locatore - Configurabilità - Fondamento.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
In tema di locazione di bene immobile destinato ad uso diverso da abitazione, il locatore deve garantire non solo l'avvenuto rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso del bene immobile, ovvero la relativa abitabilità, ma, essendo obbligato a mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto, anche il loro persistere nel tempo. Ne consegue che, ove venga per qualsiasi motivo sospesa l'efficacia dei suddetti provvedimenti e il conduttore venga a trovarsi nell'impossibilità di utilizzare l'immobile per l'uso pattuito, sussiste inadempimento del locatore, che non può al riguardo addurre a giustificazione (e pretendere, conseguentemente, il pagamento del canone maturati nel periodo di inutizzabilità dell'immobile) l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato della P.A.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)