Sez. 5, Sentenza n. 16491 del 04/11/2003 (Rv. 567854 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Rettifica della dichiarazione - Termine quinquennale, ex art. 27 del D.Lgs. n. 346 del 1990 - Omesso esercizio del potere di liquidazione formale entro il primo triennio - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, il potere dell'ufficio di rettificare la dichiarazione del contribuente, ritenuta incompleta o infedele, con conseguente liquidazione della maggiore imposta, va esercitato, ai sensi dell'art. 27, comma terzo, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, entro il termine complessivo di cinque anni dalla presentazione della dichiarazione, senza che il mancato esercizio, entro il primo triennio (termine stabilito dal comma secondo del citato art. 27), del potere di liquidazione formale dell'imposta in base alla dichiarazione possa ritenersi preclusivo dell'esercizio del potere di rettifica sostanziale nel successivo biennio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)