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Sez. 5, Sentenza n. 6962 del 14/03/2008 (Rv. 602555 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Avviso di accertamento - Notifica - Termine - Decorrenza - Modifica dell'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990 a seguito del d.l. n. 323 del 1996 - Applicabilità - Decorrenza - Limiti.
Stato
decisa il 2008-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602555-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni, l'art. 10, comma decimo, lettera a), del decreto-legge 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 1996, n. 425, il quale ha modificato l'art. 27, comma terzo, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, facendo decorrere dal pagamento dell'imposta principale, anziché dalla notifica dell'avviso di liquidazione, il termine biennale per la notifica dell'avviso di accertamento, trova applicazione non già dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ma da quella di entrata in vigore del decreto-legge, trattandosi di modificazione prevista dal testo originario di quest'ultimo; concernendo l'esercizio del potere di rettifica, la nuova decorrenza risulta pertanto applicabile in tutti i casi in cui, alla data del 20 giugno 1996, l'esercizio di tale potere non fosse ancora precluso per effetto d'intervenuta decadenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 10 com. 10, Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)