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Sez. 1, Sentenza n. 829 del 15/03/1969 (Rv. 339165 - 01)

PERSONA (DIRITTI DELLA) - NOME - TUTELA - USURPAZIONE DEL SOLO COGNOME O PRENOME - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - USO DI COGNOME O DI PRENOME IN PARTE DIVERSI - AMMISSIBILITA DELLA TUTELA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1969-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339165-01

PERSONA (DIRITTI DELLA) - NOME - TUTELA - USURPAZIONE DEL SOLO COGNOME O PRENOME - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - USO DI COGNOME O DI PRENOME IN PARTE DIVERSI - AMMISSIBILITA DELLA TUTELA - PRESUPPOSTI.*

Perche si faccia luogo alla tutela prevista dall'art.7 cod.civ. non occorre che il nome altrui venga usurpato nella precisa sua Forma e pertanto la diversita del solo prenome o cognome non vale ad escludere l'Azione. Il nome ha per scopo di designare in modo certo una persona ed esso, come precisa l'art.6 cod.civ., e composto del cognome e del prenome, dei quali elementi il primo costituisce la parte piu importante, avendo maggiori funzioni individuatrici rispetto al prenome, che puo essere comune ad un numero indeterminato di persone. Peraltro, in determinate situazioni o ambienti o luoghi puo essere sufficiente elemento individuatore anche il solo cognome o addirittura il solo prenome. Deriva da cio che puo provocarsi confusione di persone non solo quando tutto il nome altrui nella sua precisa formulazione sia usurpato, ma anche quando taluno che ha eguale il cognome adotti il prenome altrui. Oltre a tali tipiche ipotesi la confondibilita puo nascere anche dall'adozione di un cognome o prenome alquanto diversi con riferimento all'ambiente, al luogo, all'attivita o ad altre circostanze, in cui venga fatto uso del nome alterato. Per l'Esercizio dell'Azione e pero necessario anche che, in tale ipotesi, vi sia possibilita di pregiudizio per effetto dell'uso indebito del nome, e cio vale a contenere l'Azione in questione nei limiti del ragionevole interesse del titolare di esso, escludendo dalla tutela quelle utilizzazioni che non abbiano tale effetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 7, Cod. Civ. art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)