Sez. L, Sentenza n. 22355 del 02/11/2015 (Rv. 637792 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012 - Inosservanza del termine a comparire - Omessa comunicazione del decreto di fissazione di udienza - Termine per la regolarizzazione degli atti - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di opposizione di cui all'art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, in caso di inosservanza del termine a comparire, di cui al successivo comma 52, laddove l'opponente dimostri di non aver avuto comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza, va concesso un nuovo termine per la regolarizzazione della notifica del ricorso, atteso che, ove sia prescritto un termine per il compimento di attività, la cui omissione si risolva in un pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, sì da consentirne l'utilizzazione nella sua interezza (come affermato da Corte Cost. n. 15 del 1977), senza che il principio della regolarizzazione degli atti trovi ostacolo nel principio della giusta durata del processo, che va coordinato con quello del giusto processo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 com. 2 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)