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Sez. L, Sentenza n. 19818 del 28/08/2013 (Rv. 628599 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) | Inosservanza del termine a comparire - Nullità della notificazione - Configurabilità - Conseguenze - Sanatoria "ex tunc" mediante rinnovazione della notifica o costituzione del convenuto - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628599-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI)

Nel rito del lavoro, l’inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non è configurabile come vizio di forma o di contenuto dell'atto introduttivo, atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando l'impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, sicché tale inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quella della sua notificazione, sanabile "ex tunc" per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)